FINALITA’
• Il DM 37/08 persegue l’incolumità pubblica e la sicurezza delle evitare incidenti domestici. Il regolamento abroga alcune leggi fino al 2008 è stata la base normativa per laprogettazione e I’ impianti attuando le direttive europee in materia. Il decreto si servono gli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
AMBITO DI APPLICAZIONE
• Il decreto 37/08 non disciplina gli impianti che sono interessati nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di classificazione degli impianti è la seguente: • energia elettrica • radiotelevisivo • climatizzazione e ventilazione • idrico-sanitario • gas • sollevamento (ascensori, montacarichi, etc) • antincendio
COSA SONO LE IMPRESE ABILITATE (art. 3)
• persone in particolare per e parte della Legge 46/90 che installazione degli applica agli impianti che
da specifica normativa europea e, consegna della fornitura. La
Sono coloro che possono intervenire, modificare o installare gli impianti. Per ottenere l’abilitazione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali. L’importanza dell’ iscrizione è dovuta al fatto che colui che commissiona l’intervento sull’impianto è direttamente responsabile della scelta dell’impresa. Per ottenere l’abilitazione ed il relativo “certificato di riconoscimento” è necessario che il responsabile tecnico o l’imprenditore individuale possegga specifici requisiti tecnico professionali (art. 4) che consistono in studi specifici o in esperienza pluriennale nel settore.
Quali Sanzioni applicate
• Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte. Anche i progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.
Al fine di ottenere il certificato di agibilità puoi contattarci e verificare la correttezza e validità della dichiarazione di conformità
La prova di tenuta impianto gas, è una procedura tecnica effettuata da un idraulico qualificato presso la vostra abitazione, attraverso uno strumento di misura molto sensibile. Di solito la prova di tenuta impianto gas, viene richiesta dal gestore/distributore del vostro gas, a seguito di un nuovo contratto gas oppure dopo una perdita rilevata dal gestore. In questi casi vi verrà richiesta la prova di tenuta impianto gas, e il rilascio della documentazione di idoneità A/12
Questa prova è richiesta per gli impianti domestici dove gli apparecchi installati hanno tutti una portata termica inferiore a 35 kW. UNI 7129/15 per impianti nuovi e UNI 11137/12 per impianti esistenti
In quali casi è necessario effettuare la prova di tenuta impianto gas?
• prima attivazione della fornitura impianto gas (impianto nuovo o nuovo contratto)
• riattivazione a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità
• competenti o per una situazione di pericolo, o di una perdita gas
• rilevata sull’impianto (il caso più comune)
• riattivazione della fornitura sospesa su richiesta del cliente
• riattivazione della fornitura sospesa in seguito a sospensione per morosità per bollette non pagate
• riattivazione della fornitura sospesa per esigenze del Distributore che comporti la modifica dell’impianto gas